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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art.1 - E' costituita l'Associazione
"Alumni ISTUD"
Con sede in Stresa, in Corso Umberto I n°71.
L'Associazione è disciplinata dagli articoli 14 e seguenti del c.c. e non ha fini di lucro.
Art.2 - All'associazione possono aderire tutti coloro che hanno frequentato un corso ISTUD e che siano in regola con l'iscrizione all'Associazione.
L'iscrizione degli Associati Ordinari all'Associazione è libera, previo versamento di una quota annua minima di Euro 25 ( venticinque) che potrà essere modificata dall'Assemblea ai sensi dell'Art.8.
La quota associativa deve essere versata all'atto dell'iscrizione o, per i rinnovi, entro il primo semestre dell'anno solare, pena la decadenza della qualità di Associato. L'Associazione può riceve contributi da terzi.
Inoltre possono aderire all'Associazione Associati Sostenitori e Aziende, gli Enti e le Associazioni che manifestano il loro interesse a voler contribuire alle finalità dell'Associazione, previa approvazione del Consiglio.
Art.3 - L'associazione ha lo scopo di promuovere le iniziative che concorrono a soddisfare gli interessi professionali, associativi e culturali degli Associati; facilitare lo scambio di informazioni ed esperienze professionali degli Associati.
Art.4 - Per il conseguimento degli scopi suddetti l'Associazione si avvarrà dei seguenti mezzi:
disponibilità dello stabile e delle attrezzature adeguate, regolata da convenzione con la Fondazione Istud;
a) quote pagate dagli iscritti;
b) elargizioni di associazioni o di terzi (persone fisiche od enti);
c) donazioni, eredità e legati.
Art.5 - Organi dell'Associazione sono:
a) L' Assemblea Generale;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente;
d) Il Segretario;
e) Il Tesoriere;
f) Il Revisore dei Conti.
Assemblea generale
Art.6 - L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti alla Associazione, ai sensi dell'art. 2) dello statuto e deve essere convocato dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea può essere convocata, altresì, ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo degli Associati.
Art.7 - I compiti devoluti all'Assemblea Ordinaria sono:
· Eleggere e revocare i membri del Consiglio;
· Esaminare la relazione dei Consiglieri;
· Approvare il bilancio;
· Determinare l'entità delle quote annuali a carico degli associati ed eventuali contributi straordinari.
Art.8 - Compiti devoluti all'Assemblea Straordinaria:
· la modifica dello Statuto;
· lo scioglimento dell'associazione.
L'Assemblea si riunirà almeno una volta l'anno presso la sede sociale od in altra località dell'Italia su iniziativa del Consiglio Direttivo, convocata mediante l'invio dell'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, almeno 15 giorni prima della data fissata; potrà essere previsto che l'Assemblea si riunisca anche in seconda convocazione in una data diversa da quella indicata per la prima convocazione. L'avviso dovrà essere inviato all'indirizzo degli Associati mediante fax, e-mail od altro mezzo che garantisca la ricezione della convocazione.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento diretto o per delega di almeno il 50% più uno degli Associati, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti o rappresentati.
L'Assemblea straordinaria prevista per la modifica dell'atto costitutivo è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un terzo degli Associati, in proprio o per delega, in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno un quarto degli Associati a delibere maggioranza dei presenti o rappresentati.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio occorre in prima convocazione il voto favorevole di almeno i tre quarti degli Associati ed in seconda convocazione il voto favorevole di almeno un terzo degli Associati.
Art.9 - Gli Associati Ordinari hanno il diritto di partecipare alle Assemblee con voto deliberativo e di essere rappresentati in Consiglio mediante delega scritta che sarà conservata agli atti dell'Associazione.
Ogni associato non può rappresentare più di cinque Associati.
Gli Associati Onorari e Sostenitori non hanno diritto di voto.
Art.10 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza l'Assemblea nomina a maggioranza il Presidente.
Inoltre l'Assemblea nomina il Segretario per la redazione del verbale assemblare.
Amministrazione
Art.11 - Il consiglio Direttivo è costituito da 3 a 9 Associati, eletti dall'Assemblea.
Il Presidente Onorario, se nominato, può assistere alle riunione del Consiglio e partecipare alle deliberazioni senza diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo rappresenta l'organo esecutivo dell'Associazione; esso si riunisce di regola ogni due mesi o su richiesta del Presidente, oppure qualora ne faccia richiesta un terzo dei membri del Consiglio con le modalità previste per la convocazione dell'assemblea.
Art.12 - compiti del Consiglio direttivo sono:
- Decidere e realizzare il programma annuale di attività;
- Svolgere ogni azione necessaria allo svolgimento delle finalità dell'Associazione;
- Deliberare in merito alla nomina e alla revoca degli Associati: Sostenitori ed Onorari e del Presidente Onorario;
- Accettare le iscrizioni degli avanti diritto all'Associazione;
- Accettare eventuali dimissioni degli Associati, dei Consiglieri e dei Presidenti (Effettivo ed Onorario);
- Promuovere l'eventuale costituzione di Sezioni Regionali dell'Associazione;
Proporre l'ammontare della quota associativa ed altri eventuali contributi;
- Creare strutture di qualunque natura che coadiuvino il Consiglio.
Art.13 - Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza dei presenti al proprio interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. È inoltre tenuto a determinare le specifiche competenze dei singoli Consiglieri e può decidere di affidare specifici incarichi a terze persone e gruppi di lavoro al di fuori del Consiglio stesso.
Sia i consiglieri sia i terzi esterni sono tenuti a riferire periodicamente al Consiglio sull'andamento degli specifici incarichi.
Il Consiglio Direttivo stabilisce le modalità ed i controlli per assicurare il regolare svolgimento dell'esercizio finanziario.
Per le deliberazioni del Consiglio direttivo è richiesta la presenza della metà più uno dei Consiglieri in carica.
Le Decisioni sono prese a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario, oppure su richiesta di un terzo dei componenti il Consiglio stesso.
Art.14 - Il Consiglio direttivo rimane in carica due esercizi, con le seguenti eccezioni:
a) sostituzioni del componente decaduto nel caso di recessione automatica (cessato diritto di appartenenza all'associazione) in occasione della prima assemblea con le modalità previste dal presente Statuto.
b) dimissioni volontarie od espulsioni per motivi gravi per uno o più componenti con reintegro automatico sulla base delle risultanze dell'ultima votazione.
Art.15 Il Presidente resta in carica un esercizio ed è rieleggibile solo per altri due mandati anche non consecutivi.
Al Presidente spettano le seguenti facoltà:
a) rappresentanza legale dell'Associazione;
b) convocazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea generale;
c) stipulazione dei contratti dell'Associazione;
d) rappresentanza dell'Associazione in giudizio;
e) sovraintendenza di tutti gli Uffici dell'Associazione;
f) assunzione, in caso si urgenza, dei provvedimenti richiesti, riferendone quanto prima al Consiglio.
Il Presidente Onorario può essere nominato da Consiglio Direttivo fra gli Associati Onorari. Il Presidente Onorario resta in carica per un anno e partecipa alle riunioni del Consiglio.
Il Consiglio può nominare uno o più Associati Onorari tra i soggetti che si siano particolarmente distinti per la loro attività nel campo accademico, imprenditoriale e politico e che hanno dimostrato particolare sensibilità per l'attività dell'Associazione.
Art.16 - Il Segretario è eletto dal Consiglio direttivo, anche al di fuori dei suoi componenti.
Spetta al Segretario:
1. funzioni di supporto alla carica del Presidente
2. presidia le sedute degli organi dell'Associazione
3. redigere i verbali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
4. diramare gli inviti per le convocazioni fissate dal Presidente;
Art.17 - Il tesoriere è eletto dal Consiglio direttivo tra i componenti
Spetta al tesoriere:
1. tenere la contabilità ed i libri associativi;
2. emettere mandati di pagamento, con il concorso del Presidente;
3. tenere la cassa.
I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il Tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente.
Esercizi associativi
Art.18 - Alla fine dell'esercizio viene compilato, a cura del Consiglio Direttivo, il conto consuntivo della gestione da sottoporsi all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria.
Gli esercizi associativi hanno la durata dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art.19 - L'Associazione dovrà istituire e tenere:
a) libro Verbali Assemblee, a cura del Segretario;
b) libro Verbali Consiglio Direttivo, a cura del Segretario;
c) libro degli associati;
d) verbali del Revisore dei Conti, a cura del Tesoriere.
Revisore dei conti
Art.20 - Il Revisore dei Conti ha il controllo della gestione amministrativa dell'Associazione. Il Revisore è in carica per due esercizi e non è rieleggibili per più di due mandati anche non consecutivi.
Il revisore dovrà accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigerà una relazione ai bilanci annuali, potrà accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potrà procedere in qualsiasi momento anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.
Potrà essere nominato dall'Assemblea in considerazione dell'entità economica dell'attività dell'Associazione.
Prestazioni
Art.21 - Tutte le cariche associative sono gratuite.
Scioglimento
Art.22 - L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla devoluzione delle attività residue che dovranno essere destinate a favore di uno o più Associazioni o Fondazioni che svolgono attività nel settore della formazione.
Controversie
Art.23 - Tutte le eventuali controversie sociali tra gli associati e l'Associazione od i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza della camera arbitrale di Milano.
Disposizione generale
Art.24 - Per tutto quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to: De Gaetano Matteo, Leovino Valentina, Pugliese Salvatore, Ermacora Jlenia, Falconetti Stefania.
Iannello Pasquale Notaio sigillo.
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